Oggetto: mozione “Istituzione del registro delle
dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamento Biologico)”
Premesso
che:
- per
testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in
anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso
di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di
comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. Tale
documento è conosciuto anche come “Dichiarazione di volontà anticipata per i
trattamenti sanitari”, in sigla “DAT”. La persona che redige un testamento
biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in
cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle
decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
- il
testamento biologico (con la denominazione di Living will) è stato
introdotto per legge negli Stati Uniti d'America nell'anno 1991. Una delle
principali affermazioni della legge statunitense è quella relativa alla
idratazione e alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli
effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il
testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli
altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze
sull'argomento, oltre che nelle valutazioni di illustri scienziati che hanno
studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei
paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge
specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai
testamenti biologici. In Italia, l'art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma
costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi
definiscono “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative
per essere esercitato. Parimenti, l'art. 13 della Costituzione afferma che “la
libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla
libertà e all'indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo
riguardino.
Tuttavia,
il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana
Englaro – nel caso in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere
la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è
necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di
redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del
fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria
volontà circa le terapie da accettare o da rifiutare in situazioni come quella
descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.
Considerato
che:
- la
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso
libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come diritto
fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona
(Titolo 1, Dignità, art. 3, Diritto all'integrità personale);
- la Convenzione
sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo
Italiano ai sensi delle Legge 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che “i
desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte
di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la
propria volontà, saranno tenuti in considerazione”.
Preso atto che:
il
nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che “il
medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici
da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”,
all'art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica
senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In
ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico
deve desistere da atti... curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona”. Inoltre, all'art. 38 si afferma
che “il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla
persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
Valutato altresì che:
Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è
espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “... appare non più
rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche
bio-giuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente
attuazione allo spirito della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina...”.
Inoltre il Comitato Nazionale di
Bioetica specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su
un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto,
ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale
volontà”.
Considerato che:
la
Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare
i casi di Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in
materia.
Preso atto che:
secondo l'Eurispes il 74,7 degli italiani
esprime parere favorevole all'introduzione del testamento etico.
Ricordato che:
- in
questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica e amministrativa
di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento
formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di
carattere sanitario;
- sono
numerosi i Comuni e altri enti pubblici superiori italiani che hanno adottato
il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari;
- nella
nostra provincia il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari
è stato finora deliberato e adottato dai Comuni di Mezzolombardo e di Arco;
- l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) si è più volte espressa favorevolmente nel
merito della competenza comunale in materia;
- l'adozione
del Registro delle dichiarazioni anticipate da parte del Comune di Brentonico
rende possibile il ricorso a tale strumento a costi accessibili a tutti i suoi
cittadini.
Tutto
ciò premesso, il Consiglio Comunale di Brentonico impegna la Giunta Comunale:
1) a predisporre un modulo che raccolga le
dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale
ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno
sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che
cagioni una perdita di coscienza o volontà definibile come permanente ed
irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello
internazionale;
2) ad istruire un registro che raccolga le
dichiarazioni e a definirne il regolamento di accesso;
3) a trasmettere periodicamente le
dichiarazioni raccolte ai Soggetti istituzionali delegati per legge alla
pubblicizzazione, nelle more dell'entrata in vigore di una normativa nazionale
che regolamenti la materia, in particolare:
a) al Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera
sanitaria personale del dichiarante;
b) all'Azienda Sanitaria dei Servizi Sanitari
e all'Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Trento, affinché
provvedano ad istruire un registro provvisorio provinciale, nelle more
dell'entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia;
c) al medico di famiglia della persona che ha
sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito
conto nel percorso medico-assistenziale della persona che ha sottoscritto la
volontà;
d) a definire, entro 60 giorni dalla data di
approvazione della presente deliberazione, le specifiche modalità operative per
l'attuazione in concreto di quanto disposto nei precedenti punti 1) e 2),
prevedendo, nel contempo, la possibilità per il personale dipendente di non
prestare collaborazione alla realizzazione degli adempimenti riferiti alla
presente mozione ove a ciò ostino considerazioni di coscienza esplicitate per
iscritto senza che detta circostanza integri una ipotesi di illecito
disciplinare;
4) a dare adeguata pubblicità all'iniziativa
mediante tutti gli strumenti di divulgazione a disposizione
dell'Amministrazione Comunale e anche organizzando all'uopo apposite assemblee
e conferenze anche con la presenza di esperti del settore.
Al
fine di rendere più agevole e snella l'adozione del regolamento di accesso di
cui al punto 2) della presente mozione, si allega una bozza di proposta.
Si
delega il Segretario comunale a trasmettere la presente Delibera a:
-
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
-
Comitato Nazionale di Bioetica,
-
Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
-
Provincia Autonoma di Trento,
-
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento,
-
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento.
Quinto Canali, Dino Canali, Monica Luigina Daiprai, Fabio
Mazzurana, Sandro Tonolli
QUESTA MOZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA ANCHE DAI CONSIGLIERI DEL PD MAURIZIO PASSERINI E CHRISTIAN PERENZONI
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