martedì 12 giugno 2012

Mozione n. 6: “Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamento Biologico)”


Oggetto: mozione “Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamento Biologico)”

Premesso che:
-  per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. Tale documento è conosciuto anche come “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”, in sigla “DAT”. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
-   il testamento biologico (con la denominazione di Living will) è stato introdotto per legge negli Stati Uniti d'America nell'anno 1991. Una delle principali affermazioni della legge statunitense è quella relativa alla idratazione e alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull'argomento, oltre che nelle valutazioni di illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l'art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà e all'indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardino.
Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro – nel caso in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o da rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.

Considerato che:
-   la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (Titolo 1, Dignità, art. 3, Diritto all'integrità personale);
-    la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi delle Legge 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”.

Preso atto che:
il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che “il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”, all'art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti... curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Inoltre, all'art. 38 si afferma che “il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi... Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.

Valutato altresì che:
Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche bio-giuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina...”. Inoltre il  Comitato Nazionale di Bioetica specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.

Considerato che:
la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi di Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia.

Preso atto che:
secondo l'Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all'introduzione del testamento etico.

Ricordato che:
-   in questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
-     sono numerosi i Comuni e altri enti pubblici superiori italiani che hanno adottato il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari;
  nella nostra provincia il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari è stato finora deliberato e adottato dai Comuni di Mezzolombardo e di Arco;
-  l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) si è più volte espressa favorevolmente nel merito della competenza comunale in materia;
-  l'adozione del Registro delle dichiarazioni anticipate da parte del Comune di Brentonico rende possibile il ricorso a tale strumento a costi accessibili a tutti i suoi cittadini.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Brentonico impegna la Giunta Comunale:

1) a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza o volontà definibile come permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale;

2) ad istruire un registro che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento di accesso;

3) a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more dell'entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
a) al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante;
b) all'Azienda Sanitaria dei Servizi Sanitari e all'Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Trento, affinché provvedano ad istruire un registro provvisorio provinciale, nelle more dell'entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia;
c) al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto nel percorso medico-assistenziale della persona che ha sottoscritto la volontà;
d) a definire, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, le specifiche modalità operative per l'attuazione in concreto di quanto disposto nei precedenti punti 1) e 2), prevedendo, nel contempo, la possibilità per il personale dipendente di non prestare collaborazione alla realizzazione degli adempimenti riferiti alla presente mozione ove a ciò ostino considerazioni di coscienza esplicitate per iscritto senza che detta circostanza integri una ipotesi di illecito disciplinare;

4) a dare adeguata pubblicità all'iniziativa mediante tutti gli strumenti di divulgazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale e anche organizzando all'uopo apposite assemblee e conferenze anche con la presenza di esperti del settore.

Al fine di rendere più agevole e snella l'adozione del regolamento di accesso di cui al punto 2) della presente mozione, si allega una bozza di proposta.

Si delega il Segretario comunale a trasmettere la presente Delibera a:
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
- Comitato Nazionale di Bioetica,
- Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
- Provincia Autonoma di Trento,
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento,
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento.

Quinto Canali, Dino Canali, Monica Luigina Daiprai, Fabio Mazzurana, Sandro Tonolli

QUESTA MOZIONE E' STATA SOTTOSCRITTA ANCHE DAI CONSIGLIERI DEL PD MAURIZIO PASSERINI E CHRISTIAN PERENZONI

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